E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneita' delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, e' in facolta' della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa. La commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante. ((Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL)). I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1974-06-11;252~art3 · fonte su Normattiva