Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato e' costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonche' del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1440~art2 · fonte del testo