E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione - su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 - ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1440~art1 · fonte del testo