Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

A modificazione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attivita' economiche nel comparto delle attivita' alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attivita' turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonche' gli impianti sportivi e ricreativi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione. Il nuovo statuto determinera' il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalita' dei trasferimenti di quote. Determinera' e disciplinera' altresi' gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonche' le forme di provvista consentite. I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a diciotto mesi o al termine che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determinera' per separare le operazioni a breve da quelle a medio termine. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Testo in vigore dal 24 luglio 1984 al 1 gennaio 1994

urn:nir:stato:legge:1984-07-18;360~artunico · fonte del testo