In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;599~art6 · fonte del testo