In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per in liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;596~art6 · fonte del testo