Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente art. 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;395~art4 · fonte del testo