Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.
Testo vigente dal 9 luglio 1954
Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.
Testo vigente dal 9 luglio 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-06-22;395~art5 · fonte del testo