Al personale gia' reimpiegato o che verra' reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti per le singole categorie, gli arretrati nella misura della meta' degli assegni di carattere fisso e continuativo che sarebbero ad essi spettati in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del reimpiego. A coloro che non ottengano di essere reimpiegati, gli arretrati nella misura di cui al precedente comma saranno corrisposti per un periodo computato sino al termine di cui al secondo comma dell'art. 1, sempre che l'esclusione del reimpiego non sia dovuto alla mancanza dei requisiti morali di cui al terzo comma dello stesso art. 1. Ai fini delle liquidazioni di cui ai precedenti commi, tenuto conto del trattamento goduto presso l'ente di provenienza, si procedera' ai necessari conguagli da raffronto dei singoli assegni di carattere fisso e continuativo, per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Testo vigente dal 3 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;44~art5 · fonte del testo