La posizione sia dei dipendenti gia' reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto di quest'ultima, cosi' come la distribuzione tra i vari enti del personale ancora da reimpiegare, e la qualifica da assegnare a ciascuno, tenuto conto della anzianita' maturata e della categoria e grado o qualifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati. Per i dipendenti gia' reimpiegati l'eventuale revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego.

Testo vigente dal 3 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;44~art3 · fonte del testo