In favore del personale gia' in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301. L'onere relativo fa carico allo Stato.
Testo vigente dal 3 marzo 1955
