Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero gia' del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

Testo vigente dal 3 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;44~art10 · fonte del testo