Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Tutti i contratti od atti che il comune di Catania fara', relativi esclusivamente alla esecuzione della presente legge, sono soggetti al diritto fisso di L. 1,22 ed esenti da ogni altra tassa, compresa quella proporzionale di registro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 maggio 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 giugno 1913 al 30 giugno 2002
