Art. 8 — Conservazione fondi
Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1992 al Ministero dell'ambiente per le attivita' di educazione e di informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1993.
Testo vigente dal 15 novembre 1993
