Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1992 al Ministero dell'ambiente per le attivita' di educazione e di informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1993.

Testo vigente dal 15 novembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-11-09;452~art8 · fonte su Normattiva