Art. 8 — Conservazione fondi
Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1991 alle Amministrazioni della Difesa e dell'Interno per il finanziamento dei progetti in materia di droga, previsti dall'articolo 127 del Testo Unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1992.
Testo vigente dal 14 novembre 1992
