Art. 13 231 — Sanzioni interdittive
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Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a)l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b)in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Testo vigente dal 19 giugno 2001 al 31 gennaio 2019 · versione 0 su Normattiva