Art. 17 231 — Riparazione delle conseguenze del reato
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Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
- a)l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b)l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c)l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Testo vigente dal 19 giugno 2001 al 6 gennaio 2023 · versione 0 su Normattiva