Art. 25-bis.1 231Delitti contro l'industria e il commercio

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a)per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter ((, 517-quater e 517-octies, quarto comma,)) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • b)per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25bis1 · fonte su Normattiva