Art. 25-bis 231Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a)per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  • b)per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • c)per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
  • d)per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  • e)per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  • f)per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25bis · fonte su Normattiva