Art. 25-duodevicies 231Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25duodevicies · fonte su Normattiva