Art. 25-quinquies
Delitti contro la personalita' individuale
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a)per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b)per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c)per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- c-bis)((per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.)) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno ((; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi)). Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Testo vigente dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 63 su Normattiva