Art. 26 231 — Delitti tentati
Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva