Art. 38 231 — Riunione e separazione dei procedimenti
Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
- a)e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b)il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
- c)l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva