Art. 59 231 — Contestazione dell'illecito amministrativo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 2001 al 4 aprile 2024. Leggi il testo vigente →
Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Testo vigente dal 19 giugno 2001 al 4 aprile 2024 · versione 0 su Normattiva