Art. 9
Sanzioni amministrative
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
- a)la sanzione pecuniaria;
- b)le sanzioni interdittive;
- c)la confisca;
- d)la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono:
- a)l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
- b)la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c)il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
- e)il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva