Art. 23
[1]Sanzioni accessorie
[2](articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
- a)l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati;
- b)l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
- c)l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- d)la sospensione dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.
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