Art. 23

[1]Sanzioni accessorie

[2](articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

  • a)l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati;
  • b)l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • c)l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  • d)la sospensione dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art23 · fonte su Normattiva