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La misura mensile lorda dell'indennita' di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e' rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1 marzo 1966.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1970 al 25 novembre 1973
