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All'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario. All'onere annuo di lire 702.240 a carico dei successivi esercizi finanziari si provvedera' mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1970 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1034~art2 · fonte del testo