La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971. Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facolta' predetta puo' essere ulteriormente prorogato.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art54 · fonte su Normattiva