Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 marzo 1968
