Art. 58 — Copertura del maggiore onere finanziario
All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 - articolo 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
