All'onere annuo di lire 165.340.000 relativo all'anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 9.240.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1171 - articolo 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art58 · fonte su Normattiva