All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvedera': per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2507 milioni, si provvedera' con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art19 · fonte su Normattiva