Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177

Testo vigente dal 27 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art14 · fonte su Normattiva