I posti in aumento nelle tre piu' elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962. Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Testo vigente dal 27 luglio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art9 · fonte su Normattiva