Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 1 — Revisione dei film

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203

5

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: [...] b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art1 · fonte su Normattiva