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Per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a norma delle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo precedente, di opere di edilizia abitativa, gia', ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilita' risultino esaurite, e' stabilito per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il limite di impegno di lire 200 milioni. Le annualita' relative saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi successivi dal 1965 ai 1998.
Testo in vigore dal 8 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
