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All'onere di lire 3.200 milioni a carico del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si fara' fronte con riduzione dei fondi iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il periodo e l'esercizio suddetti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;223~art3 · fonte del testo