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E' demandato ai Prefetti di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle province, in relazione al costo del servizio determinato dalle condizioni dei mercati locali. Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895, la tariffa suddetta e' ridotta alla meta'.

Testo in vigore dal 20 luglio 1950 al 9 dicembre 2000

urn:nir:stato:legge:1950-06-26;481~artunico · fonte del testo