Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Art. 2 — Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economo (tabella A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.
Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
