Art. 33 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1961 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
L'indennita', di profilassi di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, spetta al personale tecnico, di ruolo e non di ruolo, delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva (compresi gli infermieri) e della carriera degli ausiliari (compresi i portantini), in servizio presso Istituti clinici. Per il personale delle carriere direttiva e di concetto la predetta indennita' potra' essere fissata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in misura pari, ma comunque non superiore, a quella stabilita per l'indennita' di lavoro nocivo e rischioso dovuta al personale assistente in applicazione dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1958, n. 349. Al personale indicato nel comma primo del presente articolo che presti servizio presso Istituti, cattedre o servizi cui sia connesso un particolare rischio e che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, spetta una indennita' di lavoro nocivo e rischioso. La misura di tale indennita' sara' stabilita con il predetto decreto ministeriale. La misura stessa non potra' essere superiore, nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, a quella prevista per l'indennita' di profilassi e, nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto, a quella prevista per il personale assistente. Le indennita' di profilassi e di lavoro nocivo e rischioso non sono comunque cumulabili. L'indennita' di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, e' fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1 novembre 1961. Sino all'emanazione dei decreti previsti dai precedenti commi secondo e terzo al personale interessato sara' corrisposta l'indennita' di profilassi nella misura e con le condizioni previste in applicazione dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 286, salvo conguaglio in rapporto alle misure fissate con i predetti decreti.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 25 novembre 1973
