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Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'art. 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza, istituito con l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui finiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche', sulla 13ª mensilita' istituita con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art12 · fonte del testo