Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1949 al 16 dicembre 2010. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente art. 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia, tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto del commi terzo e quarto del precedente art. 8 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato -, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del quinto comma del precedente art. 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art9 · fonte del testo