Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata, e della spesa per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 12 aprile 1952
