A far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' soppresso. L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1973 non e' soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4. All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' aggiunto il seguente comma: "Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso".

Testo vigente dal 23 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-16;728~art5 · fonte su Normattiva