Art. 35 — Compenso di supercottimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
E' attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e piu' impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario anche con il sistema del cottimo nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. I criteri, le misure e le modalita' per l'attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro per il tesoro. Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965. Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1979, n. 49
10La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".
Testo vigente dal 6 marzo 1979
