Art. 10 — Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province e ad altri enti
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Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonche' la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalita', si applicano anche nel territorio della Valle. Le entrate relative sono versate alla Regione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
