Art. 12 — Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette
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Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio. La giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte. La giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
