Art. 13 — Bilancio e rendiconto generale della Regione
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Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
