Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Art. 18 — Efficacia della legge
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La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
