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La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

  • a)con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
  • b)con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art2 · fonte su Normattiva