Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Art. 2 — Entrate della Regione
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La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:
- a)con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
- b)con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981
